Leva

Tipologia Fondo
Data cronica
1840-1950

Numerazione

N. definitivo
4
Prefisso
2

Contenuto

«Così chiamasi dal 1798, ossia dall’anno sesto della Repubblica francese, la forma di levare gli uomini che devono servire sia al compimento, sia all’organizzazione degli eserciti; ciò che si fa mediante l’iscrizione nel ruolo di coloro che sono pervenuti all’età dalla Legge stabilita alla milizia, e l’estrazione a sorte di un certo numero pel militare servizio. Equivale a leva[1]»
 
Il complesso archivistico risulta costituito dalla documentazione prodotta e raccolta dal Comune nell’espletamento delle funzioni relative al servizio di leva militare.
La Legge 20 marzo 1854 disponeva che il 1° gennaio d’ogni anno i sindaci pubblicassero un manifesto che ammoniva i giovani, aventi domicilio nel Comune, che nell’anno compivano il loro 19° d’età, affinché, entro lo stesso mese, si iscrivessero nelle liste di leva, e si procurassero notizie esatte sui giovani che dovevano iscriversi, consultando i registri dello stato civile, presso i parroci o chi fosse addetto a redigerli[2].
Il sindaco il 1° gennaio di ogni anno notificava ai giovani che nell’anno diventassero diciannovenni, dovevano farsi iscrivere nelle liste presso l’Ufficio di leva del Comune, che le compilava durante il mese di gennaio, così da poter registrare eventuali osservazioni nel mese di febbraio. Le liste passavano quindi all’esame della Giunta comunale, che poteva rettificarle. Fatta la verifica, la lista veniva firmata dal sindaco e trasmessa per copia autentica al prefetto, presidente il Consiglio di leva.
In ogni circondario, presso la rispettiva Prefettura (o Sottoprefettura), aveva sede il Consiglio di leva, dipendente dal Ministero della guerra, cui spettava il compito di ultimare le operazioni avviate negli Uffici di leva comunali. Il Consiglio trasmetteva le liste alle Commissioni di reclutamento di ogni mandamento, affinché compilassero presso ciascuna Commissione le liste di estrazione, secondo il numero che ciascun iscritto aveva pescato a sorte dall’urna, e le verificassero attraverso l’esame fisico degli estratti, decidendo sulle questioni di diritto da essi sollevate. Finché fu in vigore il sistema cosiddetto della legge contingente-dal 1862 al 1907-l’estrazione serviva a determinare l’ordine degli iscritti alla prima categoria, fino al raggiungimento del numero previsto dalla legge per il contingente che quel determinato mandamento era tenuto a fornire. I giovani rimanenti andavano assegnati alla seconda e, secondo le regole relative a condizioni fisiche o giuridiche dettate dal Testo unico, alla terza. La legge 15 dicembre 1907, n. 763, stabiliva invece che «tutti i cittadini idonei sono arruolati nel R. Escercito ed assegnati alla prima ove non abbiano diritto all’assegnazione alla seconda o alla terza per ragioni di famiglia, nei casi previsti dalla legge», ma l’estrazione a sorte rimase valida per stabilire chi tra gli appartenenti alla prima potesse esser congedato perché in eccesso. I primi ad esser mandati alle armi sono gli iscritti nella prima, mentre il contingente della seconda e terza andava in congedo, che diveniva definitivo per tutti al raggiungimento dell’età massima prevista dalla legge per l’assolvimento del servizio militare. Dal Testo unico 1437/1927 non si parla più né di estrazione e né delle tre categorie.
Il Consiglio di leva dichiarava quindi la riforma (inabilità), la rivedibilità, l’arruolamento, la renitenza (assenza ingiustificata) dell’iscritto e chiudeva le liste.
 
La documentazione relativa alla formazione delle liste di leva è parte di quella accumulatasi nei depositi in modo piuttosto disordinato: carte sciolte si trovavano raccolte in faldoni originari «Leva», ma anche frammiste ad altre di serie e uffici diversi; i registri sono pervenuti talvolta sfascicolati e incompleti; di alcuni si conservano le copie, di altri gli originali.
La consultazione delle liste di leva, ai sensi dell’art. 122 del Codice dei beni culturali che limita la consultazione dei documenti contenenti dati sensibili, è libera solo per le classi per le quali siano trascorsi novanta anni dall’anno in corso. Per le classi di età posteriore la consultazione è riservata ai diretti interessati.


[1] Cfr. Guazzo, IV, p. 1220, s.v. Coscrizione.

[2] Esaustivo lo studio di Claudio Lamioni, Gli Uffici di leva dall’Unità d’Italia. Le istituzioni e la documentazione all’archivio di Stato di Firenze, in «Popolazione e storia», 2 (2002), pp. 127-153.

Consistenza rilevata

Consistenza (testo libero)
78 bb., 90 regg., 1 mazzo