Opera nazionale maternità e infanzia – ONMI. Comitato di patronato comunale di Castelfranco Veneto

Tipologia Fondo
Data cronica
1934-1950

Numerazione provvisoria

N. provvisorio
26

Numerazione

N. definitivo
5
Prefisso
3

Contenuto

L’Opera nazionale maternità e infanzia[1] fu istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277[2]; fu insediata nel territorio attraverso le federazioni provinciali e i comitati di patronato comunali. Il Comitato comunale, nominato dal consiglio direttivo della federazione provinciale, era composto da un ufficiale sanitario, da un direttore didattico o da un maestro, da un sacerdote, un medico libero professionista e un magistrato[3], affiancati da patroni scelti tra le persone di «indiscussa probità e rettitudine e possibilmente esperte in materia di assistenza materna e infantile». Si auspicava che fosse «possibilmente costituito, almeno per un terzo, di signore e signorine laiche e religiose». Il Comitato di patronato comunale offriva assistenza alla maternità; esercitava vigilanza igienica, educativa e morale sui ragazzi minori di quattordici anni collocati presso nutrici, allevatori o istituti di assistenza e beneficenza; provvedeva al ricovero e all’educazione di fanciulli abbandonati; denunciava all’autorità giudiziaria le violazioni della legge sul lavoro delle donne e dei minori.
 
Il complesso archivistico relativo al Comitato di patronato comunale di Castelfranco Veneto, afferente alla Federazione provinciale di Treviso dell’Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia è costituito da alcuni protocolli, registri contabili e fascicoli rinvenuti sparsi nei depositi, frammisti alla documentazione dell’amministrazione comunale.
Nel fondo si trovano verbali delle riunioni del Comitato (fascicolo 1), protocolli per gli anni 1949 (fascicolo 2) e 1950 (registro 3), documentazione relativa all’attività dell’ente, raccolta in fascicoli cronologici, generali (corrispondenza, circolari; bb. 4-5) e secondo gli specifici ambiti d’intervento («Alimenti», «Asili», «Ricoveri», etc., bb. 5-6), documentazione contabile (b. 6).


[1] Si veda S. Fabbri, Maternità ed infanzia (O.N.) (voce), in Nuovo Digesto, VIII, Torino 1939, pp. 218-233; A. Mortara, Gli enti pubblici italiani: anagrafe, legislazione giurisprudenza dal 1861 al 1970, Milano 1972, pp. 817-819; S. Inaudi, A tutti indistintamente. L’ente opere assistenziali nel periodo fascista, Bologna 2008 (Passato futuro. Collana diretta da P. Dogliani, 7), pp. 61-119.

[2] Il regolamento di esecuzione alla legge n. 2277 fu approvato con R.D. 15 aprile 1926, n. 718; la legge fu modificata dal R.D. 21 ottobre 1926, n. 1904, convertito con legge 5 gennaio 1928, n. 239; furono apportate «modificazioni di aggiornamento e perfezionamento» con legge 13 aprile 1933, n. 298, assimilate nel testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316.

[3] Con l’instaurarsi dell’amministrazione fascista, il comitato è composto dal podestà con funzioni di presidente, segretaria del Fascio femminile, segretario del Fascio o suo delegato, un magistrato o il giudice conciliatore, ufficiale sanitario, presidente della Congregazione di carità, direttore didattico o un maestro, un sacerdote nominato dal Prefetto.

Consistenza rilevata

Consistenza (testo libero)
2 fascc.; 3 bb.; 1 reg.;