Ente comunale di assistenza – ECA di Castelfranco Veneto

Tipologia Fondo
Data cronica
1940-1950

Numerazione provvisoria

N. provvisorio
25

Numerazione

N. definitivo
4
Prefisso
3

Contenuto

L’Ente Comunale di Assistenza[1] venne istituito in ogni comune del Regno d’Italia con legge 3 giugno 1937, n. 847, al fine di «assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità», acquisendo attribuzioni e patrimonio delle congregazioni di carità soppresse e degli altri istituti di beneficenza preesistenti nel Comune. L’attività d’assistenza svolta fu molto ampia: erogava sussidi in denaro o in natura, distribuiva pasti per i poveri e offriva ospitalità notturna, affrontava quelli che potevano essere bisogni immediati, come il soccorso invernale agli indigenti. I bisognosi avevano la possibilità di richiedere di essere iscritti in appositi elenchi, verificati periodicamente dal comitato dell’ECA. Una cura particolare era rivolta ai bambini bisognosi, agli invalidi negli istituti assistenziali, ai disoccupati. L’ente si finanziava attraverso le rendite derivanti dal suo patrimonio e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che amministrava, nonché mediante le somme che riceveva annualmente da Stato, amministrazioni pubbliche[2] e privati. L’amministrazione era gestita da un comitato, costituito da podestà, un rappresentante del Fascio di combattimento, una segretaria del Fascio femminile e rappresentanti delle associazioni sindacali; caduto il fascismo, i membri vennero nominati dal Consiglio comunale. L’attività svolta era vigilata dal prefetto.
Tra il 1977 e il 1978 gli enti comunali di assistenza furono soppressi; le loro funzioni e il loro patrimonio furono trasferiti al Comune di pertinenza[3].
 
Il fondo, molto lacunoso, è costituito dalla documentazione trovata frammista a quella dell’archivio del Comune. Si sono conservati un registro delle deliberazioni (reg. 1); i registri relativi ai conti consuntivi dal 1938 al 1950 (regg. 2-15); un solo conto preventivo (reg. 15), una busta contenente mandati e reversali intestati all’ente e altro carteggio contabile (b. 16) e un quaderno, senza date, in cui sono annotate le visite fatte a bisognosi e i generi con cui è stata offerta loro assistenza (n. 17).


[1] Si veda M. La Torre, Ente comunale di assistenza (voce), in Nuovo Digesto Italiano, V, Torino 1938, pp. 425-428; Id., Ente comunale di assistenza (E.C.A.) (voce), in Novissimo Digesto Italiano, VI, Torino 1960, pp. 559-563; A. Mortara, Gli enti pubblici italiani: anagrafe, legislazione giurisprudenza dal 1861 al 1970, Milano 1972, pp. 773-774; G. Silvano, Servizi pubblici e sociali tra Stato, enti locali e società civile in Italia dall’Otto al Novecento. Profili del rapporto tra centro e periferia, in Le amministrazioni comunali in Italia. Problematiche nazionali e caso veneto in età contemporanea, a cura di F. Agostini, Milano 2009 (Temi di storia), pp. 145-158.

[2] Con regio decreto legge 30 dicembre 1936, n. 2171 fu istituita un’addizionale per fini di assistenza sociale; dal 1° gennaio 1938 fu sostituita con una quota del fondo per l’integrazione dei bilanci ECA, costituito da un’addizionale da applicarsi ai tributi erariali, provinciali e comunali, in base al regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145.

[3] Cfr. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Trasferimento e deleghe di funzioni amministrative ai comuni (art. 25); legge regionale 9 marzo 1978, n. 23.

Consistenza rilevata

Consistenza (testo libero)
1 fasc.; 1 b.; 14 regg.; 1 mazzo