Guardia nazionale

Tipologia Fondo
Data cronica
1866-1870

Numerazione provvisoria

N. provvisorio
24

Numerazione

N. definitivo
3
Prefisso
3

Contenuto

«Corpo di tutti i cittadini di una nazione atti alle armi, levato per difenderla e assicurarla. Questa milizia venne in più luoghi istituita per mantenere buon ordine nell’interno del paese e supplire alle milizie regolari e stanziali».[1]
 
Il corpo della Guardia nazionale è stato istituito con R.D. 4 marzo 1848, successivamente modificato e riordinato con legge 27 febbraio 1859 ed esteso al territorio della Lombardia con R.D. 18 giugno successivo. Raggiunta l’Unità l’organizzazione è stata inquadrata dalla legge 4 agosto 1861 e dal regolamento 31 luglio 1862. Si trattava di una milizia comunale, costituita per difendere monarchia e diritti consacrati dallo Statuto, per mantenere obbedienza alle leggi, ordine e tranquillità pubblica, per coadiuvare, laddove fosse necessario, l’esercito nella difesa di frontiere e coste marittime, assicurando integrità e indipendenza allo Stato[2]. Era composta di tutti i sudditi che pagavano un censo o tributo qualunque[3]. Il servizio si articolava in servizio ordinario all’interno del comune; servizio di distaccamento fuori del territorio comunale; servizio di corpi distaccati in supporto all’esercito entro i limiti stabiliti[4]. Questa milizia comunale era posta sotto l’autorità del sindaco[5], presidente del Consiglio di ricognizione che, nelle città che non formavano che un mandamento, coincideva con il Consiglio[6]. I chiamati al servizio della milizia comunale erano iscritti in un registro di matricola stabilito in ogni Comune, formato dal sindaco ed esaminato dal Consiglio di ricognizione[7], che a gennaio di ciascun anno iscriveva nella matricola i giovani che nel corso dell’anno precedente fossero entrati nel loro 21°anno e coloro che avevano acquisito domicilio nel comune; che cancellava invece coloro che erano entrati nel loro 55° anno, coloro che avevano cambiato domicilio ed i defunti[8]. Il Consiglio di ricognizione, dopo aver stabilito il registro di matricola, procedeva alla formazione del controllo del servizio ordinario e del controllo di riserva: l’uno comprendeva tutti i cittadini giudicati nella possibilità di concorrere al servizio abituale, cioè coloro che pagavano censo di lire 15[9]; l’altro comprendeva tutti coloro che pagavano censo minore, per i quali il servizio abituale sarebbe risultato troppo gravoso e che quindi sarebbero stati chiamati solo in frangenti straordinari. La contabilità era curata dall’amministrazione comunale; le spese votate, regolate e sorvegliate allo stesso modo di tutte le altre spese del comune. In ciascuna legione o in ciascun battaglione vi era un Consiglio di amministrazione incaricato di presentare annualmente al sindaco lo stato delle spese necessarie e di vidimare i documenti giustificativi dell’uso fattosi dei fondi[10].
La milizia comunale doveva fornire distaccamenti in caso di insufficienza dei Reali carabinieri e della truppa di linea, per scortare da una città all’altra i convogli di fondi e di effetti appartenenti allo Stato e per la condanna di accusati, dei condannati o di altri prigionieri; per recar soccorso ai comuni, province o divisioni vicine turbate o minacciate da sommosse, sedizioni o dall’incursione di ladri e malfattori[11]. Con legge 4 agosto 1861 relativa al riordinamento e armamento della Guardia mobile, si stabilì che la Guardia nazionale fosse attivata in tutto il Regno e i corpi distaccati della Guardia nazionale presero nome di Guardia nazionale mobile, di cui potevano far parte tutti i cittadini iscritti o aventi i requisiti per essere iscritti sul Registro di matricola della Guardia nazionale, tanto attiva che di riserva, i quali avessero soddisfatto agli obblighi della leva e non oltrepassassero l’età di 35 anni compiuti. Di tali militi in ogni comune venivano formate e annualmente corrette le liste, ove era annotato lo stato di famiglia di ciascuno, cosicché risultavano distinti in tre categorie: la prima dei celibi o vedovi senza prole, la seconda degli ammogliati senza prole, la terza degli ammogliati con prole. Esistevano un Consiglio di disciplina, con il compito di giudicare e punire le infrazioni commesse dai militi alla legge organica ed alle altre leggi concernenti il servizio, e un Comitato di revisione, avente il compito di valutare l’interesse individuale di ciascun milite e l’andamento del servizio.
 
Dal decreto 27 gennaio 1861, si sa che la divisa per i bassi ufficiali, caporali e militi doveva esser composta di «kepy in panno turchino scuro con filetti e nappa rossi, sormontata da un piccolo pennacchio in crine nero, con sottogola esterno, in pelle verniciata nera con contorno rosso; avrà davanti sotto la coccarda, le iniziali GN in lastra lucida bianca; cravatta nera con risvolto bianco; guanti in pelle bianca; cappotto in panno bigio (tornon), con risvolti al colletto, maniche e saccocce in panno turchino scuro, contornati da un pistagno di panno scarlatto e bottoni bianchi lisci e sporgenti, a foggia della cavalleria; spallini rossi alla foggia francese; cinturino in bufalo bianco (non ammessi i verniciati), fodero della baionetta e giberna a cassetta in latta internamente, con sotto, formato da due correggie, il cappuccio dello stesso panno del cappotto, foderato in stoffa color turchino scuro; pantaloni in panno bigio (forma francese), con banda in panno scarlatto larga 2 cm; bretella al fucile di bufalo bianco» [12] Si ricorda che documentazione relativa alla Guardia nazionale è presente anche nella documentazione relativa all’Amministrazione generale[13].


[1] Cfr. Guazzo, cit., VI, p. 340, s.v. guardia

[2] Cfr. Legge 4 marzo 1848, art. 1

[3] Cfr. Legge 4 marzo 1848, art. 2

[4] Cfr. Legge 4 marzo 1848, art. 3

[5] Cfr. Legge 4 marzo 1848, art. 6

[6] Cfr. Legge 4 marzo 1848, art. 15. Con circolare del Commissario del re per la provincia di Treviso, alle Congregazioni municipali e Deputazioni comunali, 14 agosto 1866, si affidano le attribuzioni del Consiglio di Ricognizione anche alla Giunta, ricordando che «la legge vuole che il Consiglio di ricognizione sia permanente e che le funzioni siano disimpegnate dal Consiglio comunale. Ma questo a sua volta non essendo permanente, è prevaluta la giurisprudenza che nell’intervallo delle sue riunioni, ben lo sostituisca la Giunta che è permanente ed in ogni altra esigenza lo rappresenta. Tale giurisprudenza è più che mai applicabile in questa Provincia i cui Comuni non tutti hanno Consiglio come dove questo non è preceduto dal Podestà. Qui più che mai resta fermo che in questo momento le Congregazioni municipali e le Deputazioni comunali una co’ rispettivi Podestà o Deputati politici costituiscono il Consiglio di ricognizione».

[7] Cfr. Legge 4 marzo 1848, art. 14.

[8] Cfr. Legge 4 marzo 1848, art. 17.

[9] Cfr. Legge 4 marzo 1848, art. 19. La soglia di L. 15 è stabilita per le località che comprendono una popolazione maggiore di 10.000 ma minore di 40.000 abitanti: la popolazione di Castelfranco, complessiva delle frazioni, risulta dal Compartimento territoriale delle Provincie dipendenti dall’I.R. Governo veneto, pubblicato con dispaccio n. 40285-3945 del 2 novembre 1845, ammontare a 22316 unità.

[10] Cfr. Legge 4 marzo 1848, art. 69.

[11] Cfr. Legge 4 marzo 1848, art. 112.

[12] Cfr. R.D. 27 gennaio 1861. Nuova divisa della Guardia nazionale, art. 1.

[13] Cfr. Posizioni relative alla revisione della matricola della Guardia nazionale, presenti nella categoria IV. Amministrazione comunale, per gli anni 1869-1874.

Consistenza rilevata

Consistenza (testo libero)
7 bb. 15 regg.