Delegato di pubblica sicurezza

Tipologia Fondo
Data cronica
1866-1890
Note
con documenti dal 1827

Numerazione provvisoria

N. provvisorio
23

Numerazione

N. definitivo
2
Prefisso
3

Contenuto

Il delegato di pubblica sicurezza fu istituito ai sensi della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza. Organo periferico del Ministero dell’interno, dipendeva dal prefetto installato nel capoluogo di provincia; doveva vegliare affinché venissero osservate le leggi e fosse mantenuto l’ordine pubblico; prevenire reati e intervenire in caso di infortuni; doveva comporre dissidi pubblici e privati, uniformandosi a leggi, regolamenti e ordini dell’autorità competente[1]. Lavorava in stretto rapporto con la Prefettura.
L’organizzazione amministrativa in materia di pubblica sicurezza venne riformata con legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato B e successivamente con legge 21 dicembre 1890, n. 7321, che istituì in ogni capoluogo di provincia, alle dipendenze del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza e in ogni capoluogo di circondario, alle dipendenze del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza; mentre nelle città capoluogo di provincia con più di 100.000 abitanti, all’ufficio provinciale poteva essere preposto un questore. Il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza fu approvato con R.D. 21 agosto 1901, n. 409.
 
Il fondo del Delegato di pubblica sicurezza è costituito da un mazzo di carte sciolte (b. 1) e da fascicoli (bb. 2-22), per lo più organizzati per numero di pratica (1867; 1889-1890) o titolario (1879-1884; 1888).
Si ricorda che la pubblica sicurezza è compresa nell’articolazione dei titolari utilizzati per la gestione dei documenti dell’amministrazione generale: referato IX. Polizia e annona, del titolario in uso tra il 1855-1906[2]; classe XV. Sicurezza pubblica, del titolario 1907-1950.


[1] Cfr. Legge 13 novembre 1859, art. 6.

[2] In particolare si segnalano i fascicoli 1 del 1903 «Carceri, Regia pretura, delegato di pubblica sicurezza» e del 1905 «Carceri, Pretura, delegato di pubblica sicurezza, guardie carcerarie e di pubblica sicurezza».
 

Consistenza rilevata

Consistenza (testo libero)
22 bb.