Giudice conciliatore

Tipologia Fondo
Data cronica
1869-1951

Numerazione provvisoria

N. provvisorio
22

Numerazione

N. definitivo
1
Prefisso
3

Contenuto

«Quello ch’è stabilito nella mira di conciliare le parti innanzi di cominciare il processo civile; od anche per giudicare sommariamente e senza spese questioni di poco momento e massime quelle che dipendono più dal fatto che dal diritto» [1].
 
L’ufficio del giudice conciliatore, con giurisdizione comunale, veniva istituito con il regio decreto sull’ordinamento giudiziario del Regno, 6 dicembre 1865 n. 2626. Al Conciliatore spettava il compito di comporre ed eventualmente giudicare, su richiesta delle parti, le controversie minori. Era nominato dal re, scelto tra i nomi presentati dal Consiglio comunale; restava in carica per tre anni, assistito dal segretario comunale in funzione di cancelliere.
La legge 16 giugno 1892, n. 261 e relativo regolamento approvato con R.D. 26 dicembre 1892 n. 728, aggiornate dalla legge n. 1368 dell’8 dicembre 1941, fissarono, nel dettaglio, le competenze del giudice e definirono il funzionamento dell’Ufficio di conciliazione: il conciliatore veniva nominato dal presidente del Tribunale su proposta del procuratore regio, scelto sulla base di apposite liste di eleggibili, compilate dalla Giunta comunale; aveva competenza, entro la somma di lire cento, in materia di azioni personali, civili e commerciali relative ai beni immobili e in materia di azioni relative a locazione di beni immobili nonché a quelle di sfratto ed azioni per guasti e danni dati. Nell’evoluzione dell’ufficio incise la legge 25 giugno 1940 n.763, sul nuovo ordinamento degli uffici di conciliazione, ripresa dal R.D. 30 gennaio 1941 n.12, sull’ordinamento giudiziario. L’Ufficio di conciliazione fu soppresso con legge n. 374 del 21 novembre 1991.
 
Il documentazione prodotta e raccolta dall’Ufficio del giudice non costituiva un nucleo ben definito e ordinato all’interno del archivio: si sono trovati, in posizioni varie, fascicoli formati per tipologia documentaria, altri per valore delle causa, altri ancora intestati alle parti e alla causa; carte sciolte sono state raccolte nel corso degli anni, evidentemente a seguito di riordinamenti anche recenti, in buste non originarie con intestazione «Giudice conciliatore».
Si ricorda che altra documentazione relativa a questo ufficio e liste degli eleggibili agli uffici di Conciliatore e Viceconciliatore, si trovano in Amministrazione generale: referato I. Amministrazione comunale, Fasc. 1. «Massime del referato, Guardia Napoleonica, giudice conciliatore, liste elettorali amministrative e politiche», del titolario in uso tra il 1855-1906; classe VII. Grazia e giustizia, Fasc. 4. «Giudice conciliatore», del titolario 1907-1950.


[1] Cfr. Guazzo, VI, p. 179, s.v. giudice di pace.

Consistenza rilevata

Consistenza (testo libero)
15 bb.; 5 regg

Ente